Il musicista contabile è il titolo di un pezzo degli Afterhours, ma anche e soprattutto la realtà di tanti chitarristi e musicisti professionisti o para professionisti che lavorano nel mercato italiano costretti a fare i conti con i loro ingaggi e con le imposte da assolvere a fine anno.
Trattandosi del mio lavoro, ho pensato che fosse utile chiarire le modalità di contabilizzazione delle proprie prestazioni professionali considerando che siamo in pieno periodo di dichiarazione dei redditi, facendo luce sulla differenza che intercorre tra i proventi da prestazione professionale e quelli legati alla utilizzazione delle opere dell'ingegno (diritti) nella riproduzione pubblica di proprie esecuzioni, in caso di cessione dei diritti stessi.

UNA BREVE INTRODUZIONE CIVILISTICA
Per il codice civile l'attività del musicista è considerata attività professionale, cioè attività realizzata con prevalenza della componente intellettuale.
Diversamente dalle attività classificate di impresa commerciale, che si sostanziano quando l'imprenditore organizza fattori della produzione, nel caso del musicista, dell' artista o del professionista questi realizza una attività economica sfruttando elementi diversi dai fattori produttivi da organizzare. In altre parole non acquista prodotti per trasformarli o rivenderli. Traduce in guadagni proprie prestazioni che hanno alla base una conoscenza di tipo intellettuale.
La separazione tra mondo della impresa commerciale e quello delle attività professionali ha natura tutta italiana, nei paesi di origine anglosassone si tende a unificare i due mondi e per tanto non è raro che in un unico soggetto economico convergano funzioni economiche artistiche e funzioni commerciali.
Questo non significa che in Italia non possa essere così, solo che il musicista che si appresta anche a commercializzare ad esempio i propri CD, dovrà necessariamente sapere che il legislatore considererà i proventi derivanti dalla espressione artistica in un modo e quelli derivanti dalla commercializzazione in un altro. (Solo per accennare brevemente, ancora per poco probabilmente, i professionisti non sono soggetti alla legislazione fallimentare diversamente da quanto accade per gli imprenditori commerciali).
PRIMI ASPETTI CONTABILI E FISCALI
Agli operatori dello spettacolo, classificati tra i professionisti quindi, si applica la stessa normativa generale di questi ultimi che si sostanzia nei seguenti aspetti basilari.
A) Se l'attività è di tipo abituale sarà necessario aprire una posizione IVA al fisco. Per brevità si sappia che l'Imposta sul valore aggiunto è una imposta che colpisce i consumi e si applica in aggiunta al prezzo della nostra prestazione artistica. I principali codici di riferimento per la apertura della posizione IVA sono i seguenti (Codici ATECOFIN 2007):
- ALTRE ATTIVITA' DI CREAZIONI ARTISTICHE (900309)
- ALTRE ATTIVITA' DI RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE (900109)
Questi due codici ci classificano agli occhi del legislatore fiscale asseconda che il nostro lavoro verta sulla creazione di opere proprie o rappresentazione di opere artistiche più in generale. I ruoli potrebbero essere quelli ad esempio del compositore nel primo caso e del concertista nel secondo. Abbiamo precisato all'inizio che la posizione IVA si rende necessaria nel caso ci si trovi ad esercitare una attività abituale, cioè di attività che è svolta in maniera prevalente. Il criterio della prevalenza non è lasciato al caso. Qualora i nostri proventi superino nell'anno precedente il valore di € 5.000,00 sarà necessario aprire una posizione IVA perchè quel primo segnale di redditività già ci fa considerare soggetti che operano abitualmente nel settore.
Le caratteristiche della abitualità producono due effetti, il primo a fini IVA, obbligandoci alla apertura di una posizione IVA, il secondo a fini contributivi, obbligandoci alla iscrizione ad una Cassa di previdenza obbligatoria ENPALS/INPS e versando con una certa periodicità i relativi contributi. Vedremo successivamente questo ultimo aspetto.
B) Aperta la posizione IVA sarà necessario definire il tipo di regime contabile da adottare, cioè le modalità di registrazione dei nostri proventi e dei costi della nostra attività, oltrechè degli incassi e dei pagamenti.
Su tutte vale una regola generale: il professionista opera secondo un regime definito "per cassa", cioè i suoi ricavi avranno effetti sui redditi solo se incassati. In altri termini finchè non incasserò le mie fatture, tali ricavi pur restando dichiarati all'interno della mia contabilità, resteranno sostanzialmente in sospensione di imposta non producendo effetti di fronte al fisco. E' comune allora che il professionista emetta delle fatture pro forma quando voglia evitare di registrarle sapendo che dovrà sostituire la pro-forma con un documento contabile numerato all'atto dell'incasso.
I sistemi contabili che si potranno adottare sono due:
1) un sistema di contabilità semplificata che è automatico nel caso non si scelga apertamente il successivo, il quale registra solo costi sostenuti e ricavi realizzati (sempre con il principio di cassa)
2) un sistema di contabilità ordinaria opzionale che registra costi, ricavi e tutti i movimenti finanziari come incassi e pagamenti, movimenti di conto corrente etc.
Sebbene il primo possa sembrare più adatto per semplicità ed ai fini della privacy delle proprie posizioni finanziarie, è consigliabile esclusivamente quando il giro di affari risulta ristretto (comunque inferiore ai 309.874,14 euro), perchè non ci protegge adeguatamente da eventuali accertamenti fiscali, non potendo noi dimostrare contabilmente la natura dei nostri incassi e la rispondenza tra questi e le fatture emesse al fine di certificare di non aver incassato senza dichiarare proventi.
C) I libri contabili obbligatori di cui dotarsi discendono dal regime contabile prescelto. Nel caso della contabilità semplificata basterà dotarsi ad esempio di un registro degli acquisti e uno delle fatture emesse. Oltrechè un registro degli incassi e pagamenti ed uno dei beni ammortizzabili (le nostre attrezzature da palco, strumenti, mezzi di locomozione).
FATTURAZIONE, IVA E RITENUTE D'ACCONTO
Quando si applica l'IVA e la si deve esporre in fattura?
Distinguiamo due casi:
a) Cessione, concessione, licenze dei diritti d'autore
Le attività di cui sopra non sono da considerarsi soggette ad IVA, se effettuate dall'autore, o dagli eredi e legatari dell'autore; fanno eccezione:
- disegni e opere di architettura;
- opere cinematografiche;
- opere o diritti ceduti ad imprese per utilizzo ai fini di pubblicità commerciale;
- cessioni, concessioni e diritti effettuati da soggetti estranei dall'autore e dai suoi eredi, quando anche vi sia il requisito della abitualità.
b) Prestazioni degli interpreti (compresi turnisti, concertisti etc.)
Le prestazioni rese da interpreti di opere altrui sono da assoggettare ad IVA, in quanto l'attività degli interpreti non è assimilabile ai diritti propri degli autori.
Sostanzialmente nel primo caso la nostra fattura non esporrà l'IVA, non la incasseremo e di conseguenza non la verseremo all'Erario. Evidentemente non potremo neanche detrarre (comunemente "scaricare") l'IVA sugli acquisti. Nel secondo caso invece potremo farlo, versando all'Erario solo la differenza tra IVA incassata dai clienti e IVA pagata ai fornitori.
Si faccia attenzione che le attività artistiche sono generalmente ad alto valore aggiunto e per tanto saremo costretti a versare somme considerevoli in rapporto al nostro volume d'affari con cadenza trimestrale o mensile sempre asseconda del livello di ricavi realizzato.
Un utile sistema, di recente introduzione potrebbe essere quello della contabilità per Contribuenti Minimi, che semplifica molto le procedure ma è associato a livelli di ricavo essenzialmente inferiori ad € 30.000,00 in un anno. Al termine dell'articolo rimetto il collegamento alla pagina dell'Agenzia Entrate per maggiori chiarimenti.
Come funziona il meccanismo della ritenuta d'acconto?
Uno dei vantaggi dell'essere professionista è che la legge impone che qualora il soggetto a cui fatturiamo si possa classificare come sostituto di imposta (ha anche egli partita IVA) sarà tenuto a trattenere il 20% del nostro compenso e versarlo entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento, allo Stato a titolo di ritenuta d'acconto. Ora, capisco che vedersi sottratto il 20% di quanto ci siamo faticosamente guadagnato possa dare una certa sensazione di fastidio, ma quelle ritenute versate anticipatamente allo Stato rappresenteranno un credito di imposta per noi a fine anno e per tale ragione rispetto al valore delle imposte che dovremo pagare potremo utilizzare quel credito per abbattere il carico fiscale finale, con grande giovamento per le nostre vacanze estive.
In un esempio:
UTILE 2008 = 1.000
Imposte di competenza = 300
Ritenute d'acconto subite = 200
Differenza da pagare all'Erario € 100 (300-200)
LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
I proventi delle nostre prestazioni professionali vanno dichiarati nel modello UNICO nei quadri che attengono:
A) l'IVA se la nostra attività ne è stata soggetta
B) l'IRPEF
C) IRAP sebbene vi siano sentenze che attestino la non applicabilità al settore professionale
In ambito IRPEF in particolare di badi bene a queste differenze:
- tradizionalmente occorrerà compilare il quadro RE, relativo alle prestazioni abituali effettuate e accompagnate dalla emissione di regolare fattura.
- qualora percepissimo proventi derivanti dalla cessione di nostre opere sotto forma di compensi o anche canoni, questi vanno indicati tra gli altri redditi al rigo RL25 (Unico 2009), la differenza rispetto al primo caso è che qui stiamo percependo proventi che derivano dall'utilizzazione che altri hanno fatto delle nostre opere. Nel caso precedente invece si intendono i proventi legati alla esecuzione personale della prestazione.
- qualora siano i nostri eredi a percepire i proventi dell'opera dell'ingegno (il che significa che siamo passati a miglior vita dopo essere diventati abbastanza famosi) oppure qualcuno abbia acquistato da noi i diritti della prestazione, i redditi andranno sempre classificati tra gli "altri redditi" ed inseriti al rigo RL13 (Unico 2009) con un abbattimento del 25% nel caso siano diritti acquistati dall'autore originario.
ASPETTI PREVIDENZIALI
Si iscrivono all'ENPALS tutti i lavoratori dello spettacolo, quelli autonomi ed i dipendenti delle imprese che operano nel settore. L'ENPALS rappresenta il futuro pensionistico del lavoratore dello spettacolo, per tale ragione occorre non trascurare l'importanza della sua contribuzione.
Si iscrivono per tanto:
1) Imprese (intesi i datori di lavoro) i quali richiedono l'iscrizione all'ente di previdenza tramite un numero di matricola e dovranno tenere i libri e registri riguardanti le assunzioni, effettuare le denunce relative ai compensi corrisposti e ai contributi versati ogni mese, tramite apposita modulistica presente nel sito istituzionale
2) Lavoratori dipendenti (coloro che, come dice il termine stesso, svolgono l'attività artisitica alle dipendenze di impresari teatrali, società sportive e altre imprese di spettacolo);
3) Lavoratori autonomi (i quali svolgono l'attività da liberi professionisti e titolari di Partita IVA): gli interessati devono richiedere l'iscrizione all'Ente di Previdenza tramite apposito modello
Per maggiori dettagli trovate tra le risorse i due siti di principale interesse ed in bocca al lupo con la dichiarazione prossima....... ne avremo bisogno.

Complimenti, molto utile!
Re: Complimenti, molto utile!
Re:agibilita'
danilo
Re:agibilita'
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Re:agibilita'
Re:agibilita'
Re:agibilita'
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Re:agibilita'
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Re: Complimenti, molto utile!
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Articolo molto inter
Antonello
www.antonellocatanese.net
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Complimenti ottimo a
Utile e ben fatto
Rigore e immaginazione (G. Bateson)
Re: Utile e ben fatto
Re: Utile e ben fatto
Re: Utile e ben fatto
ottimo articolo, non
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Noooo!!! Anche qui noooo!!!
ok...io faccio 730
<p>
--</p><p>La mia musica è una sorta di blues.
Re: ok...io faccio 730
come no?
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Re: come no?
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